(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 31 luglio 2006 L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'Art. 117, comma IV, della Costituzione, promuove le condizioni necessarie per garantire la possibilita' di praticare il turismo naturista, al fine di valorizzare pratiche di vita sana e prevalentemente all'aria aperta che utilizzano anche il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, attraverso il contatto diretto con la natura.