(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
       della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 31 luglio 2006
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione,  nell'ambito  delle proprie competenze, ai sensi
dell'Art.  117,  comma IV, della Costituzione, promuove le condizioni
necessarie  per  garantire  la  possibilita'  di praticare il turismo
naturista,   al   fine   di  valorizzare  pratiche  di  vita  sana  e
prevalentemente  all'aria aperta che utilizzano anche il nudismo come
forma  di  sviluppo  della  salute  fisica  e  mentale, attraverso il
contatto diretto con la natura.